Politica
Veto di Mattarella a nomina del prof. Savona a ministro: "Creato un precedente rischioso per la prassi costituzionale"
Francesco Tomasicchio, Dirigente Nazionale di Gioventù Nazionale risponde a Gaetano Scamarcio di Forza Italia Giovani Bat
BAT - lunedì 28 maggio 2018
14.09 Comunicato Stampa
La prima replica all'articolo pubblicato stamane di Gaetano Scamarcio di Forza Italia Giovani, arriva a stretto giro di posta da Francesco Tomasicchio, Dirigente Nazionale di Gioventù Nazionale.
"Colgo l'occasione per rispondere - ed al contempo ringraziare - l'amico Gateano Scamarcio, nonché portavoce del movimento giovanile di Forza Italia, in merito a quanto da lui sollevato quest'oggi. Comincio, proprio come fatto dal dirigente Scamarcio, dal II comma dell'art. 92 della Costituzione Repubblicana: a tal proposito, è vero che ..."il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri", ma come ho già avuto modo di ribadire espressamente in altre sedi, non bisogna arrestarsi alla mera lettera della norma costituzionale, bensì ritengo che sia necessario andare oltre, trascenderla e relazionarla con le circostanze proprie del caso. Se dovessimo ridurre a mero letteralismo la Costituzione Repubblicana avremmo un'onnipotenza diffusa del Presidente della Repubblica e, come ben sappiamo, così non è: dunque, andiamo oltre l'antico brocardo latino "in claris non fit interpretatio" e proviamo a focalizzarci sulla fattispecie. In Diritto Costituzionale, il II comma dell'art. 92 della Costituzione Repubblicana rientra negli atti c.d. complessi (dunque, non prettamente presidenziali), - come asserito da Massimo Luciani, professore ordinario dell'Università "La Sapienza di Roma" - pertanto la discrezionalità del Presidente della Repubblica non è estesa come in altri ambiti della Costituzione stessa. Nella fattispecie, il veto posto ieri dal Presidente della Repubblica Mattarella non è paragonabile ai veti posti dai suoi predecessori: uno su tutti, quello posto dall'allora Presidente Scalfaro nei confronti del governo Berlusconi, il quale aveva proposto come guardasigilli Previti, per un palese conflitto di interessi.
Il no espresso dal Presidente Mattarella nei confronti del Ministro dell'Economia in pectore, Savona, desta, se permettete, molta curiosità: in primo luogo, Paolo Savona ha un curriculum di rilievo, oltre che essere un professore di lunga carriera. In secondo luogo, per quanto possa sembrare paradossale, egli è stato inizialmente uno dei più fervidi sostenitori di una precisa idea di Europa e di Unione Europea, ma ha avuto il senso di responsabilità - che con rammarico, difficilmente oggi constatiamo - di rivedere le proprie posizioni e di scagliare delle osservazioni alternative al sistema, per carità a tratti rilevanti ma pur sempre legittime, nei confronti dell'attuale Unione (ma non del concetto di Unione in sé o di Europa come idea, che è diverso). L'atteggiamento tenuto dal Presidente della Repubblica nella giornata di ieri è un atteggiamento volto a determinare un preciso e ben delineato percorso politico; ricordo, a tal proposito, che nell'accordo di Governo non vi sia intenzione alcuna di fuoriuscita dall'eurozona.
Dal punto di vista costituzionale, ora, cosa accadrà? Il Presidente Mattarella ha creato un precedente rischioso per la prassi costituzionale, che condizionerà, obtorto collo, la formazione futura di qualsivoglia governo. Inoltre, in merito alla posizione assunta dal Presidente Giorgia Meloni, ovvero quello di proporre la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica Mattarella, la trovo legittima politicamente, poiché non esistono fattispecie dei reati delineati all'articolo 90 della Costituzione, sebbene possa essere discussa liberamente.
Pertanto, l'eventuale processo al Presidente della Repubblica sarà un processo giuridico e non politico (un conto è il processo giuridico, un conto è il processo di piazza). Secondo quale "vento" la posizione espressa da Giorgia Meloni possa essere qualificata come "assurda, infelice"? Questa affermazione mi sembra che faccia riferimento alla sfera morale della politica, piuttosto che alla sfera prettamente costituzionale o giuridica. Ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d'accusa dal Parlamento (riunito in seduta comune) per i soli reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
Orbene, i Costituenti non hanno ritenuto idoneo recintare tali reati a delle fattispecie ben delineate, lasciando de jure e de facto la discrezionalità al Parlamento e - successivamente - alla Corte Costituzionale di verificare se l'attività del Presidente della Repubblica sia così grave da pregiudicare financo l'esistenza stessa della Repubblica. Alla luce di quanto indicato, la decisione di Giorgia Meloni è legittima, giusta o sbagliata che sia: spetterà solo al Parlamento ed alla Corte Costituzionale la decisione finale, perché così hanno stabilito gli illustri membri dell'Assemblea Costituente, i quali hanno ritenuto opportuno non inserire alcuna fattispecie precisa nel dettato costituzionale. Né a Gioventù Nazionale, né a Forza Italia, né a nessun altro partito od organo, dunque, spetta decidere. Tuttavia, siamo sempre ben lieti di confrontarci con tutti in merito a questi argomenti - in particolare con i nostri coetanei - i quali richiedono studio intenso e una certa sensibilità. Ringrazio i miei amici, membri della dirigenza di Gioventù Nazionale, nonché colleghi di studi giuridici, Lorenzo Scartocci (Università degli Studi di Roma "La Sapienza") e Nicola Lampidecchia (Università degli Studi di Trento), per aver contribuito congiuntamente a scrivere, con tanto entusiasmo, questo articolo", conclude Francesco Tomasicchio, Dirigente Nazionale di Gioventù Nazionale.
"Colgo l'occasione per rispondere - ed al contempo ringraziare - l'amico Gateano Scamarcio, nonché portavoce del movimento giovanile di Forza Italia, in merito a quanto da lui sollevato quest'oggi. Comincio, proprio come fatto dal dirigente Scamarcio, dal II comma dell'art. 92 della Costituzione Repubblicana: a tal proposito, è vero che ..."il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri", ma come ho già avuto modo di ribadire espressamente in altre sedi, non bisogna arrestarsi alla mera lettera della norma costituzionale, bensì ritengo che sia necessario andare oltre, trascenderla e relazionarla con le circostanze proprie del caso. Se dovessimo ridurre a mero letteralismo la Costituzione Repubblicana avremmo un'onnipotenza diffusa del Presidente della Repubblica e, come ben sappiamo, così non è: dunque, andiamo oltre l'antico brocardo latino "in claris non fit interpretatio" e proviamo a focalizzarci sulla fattispecie. In Diritto Costituzionale, il II comma dell'art. 92 della Costituzione Repubblicana rientra negli atti c.d. complessi (dunque, non prettamente presidenziali), - come asserito da Massimo Luciani, professore ordinario dell'Università "La Sapienza di Roma" - pertanto la discrezionalità del Presidente della Repubblica non è estesa come in altri ambiti della Costituzione stessa. Nella fattispecie, il veto posto ieri dal Presidente della Repubblica Mattarella non è paragonabile ai veti posti dai suoi predecessori: uno su tutti, quello posto dall'allora Presidente Scalfaro nei confronti del governo Berlusconi, il quale aveva proposto come guardasigilli Previti, per un palese conflitto di interessi.
Il no espresso dal Presidente Mattarella nei confronti del Ministro dell'Economia in pectore, Savona, desta, se permettete, molta curiosità: in primo luogo, Paolo Savona ha un curriculum di rilievo, oltre che essere un professore di lunga carriera. In secondo luogo, per quanto possa sembrare paradossale, egli è stato inizialmente uno dei più fervidi sostenitori di una precisa idea di Europa e di Unione Europea, ma ha avuto il senso di responsabilità - che con rammarico, difficilmente oggi constatiamo - di rivedere le proprie posizioni e di scagliare delle osservazioni alternative al sistema, per carità a tratti rilevanti ma pur sempre legittime, nei confronti dell'attuale Unione (ma non del concetto di Unione in sé o di Europa come idea, che è diverso). L'atteggiamento tenuto dal Presidente della Repubblica nella giornata di ieri è un atteggiamento volto a determinare un preciso e ben delineato percorso politico; ricordo, a tal proposito, che nell'accordo di Governo non vi sia intenzione alcuna di fuoriuscita dall'eurozona.
Dal punto di vista costituzionale, ora, cosa accadrà? Il Presidente Mattarella ha creato un precedente rischioso per la prassi costituzionale, che condizionerà, obtorto collo, la formazione futura di qualsivoglia governo. Inoltre, in merito alla posizione assunta dal Presidente Giorgia Meloni, ovvero quello di proporre la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica Mattarella, la trovo legittima politicamente, poiché non esistono fattispecie dei reati delineati all'articolo 90 della Costituzione, sebbene possa essere discussa liberamente.
Pertanto, l'eventuale processo al Presidente della Repubblica sarà un processo giuridico e non politico (un conto è il processo giuridico, un conto è il processo di piazza). Secondo quale "vento" la posizione espressa da Giorgia Meloni possa essere qualificata come "assurda, infelice"? Questa affermazione mi sembra che faccia riferimento alla sfera morale della politica, piuttosto che alla sfera prettamente costituzionale o giuridica. Ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d'accusa dal Parlamento (riunito in seduta comune) per i soli reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
Orbene, i Costituenti non hanno ritenuto idoneo recintare tali reati a delle fattispecie ben delineate, lasciando de jure e de facto la discrezionalità al Parlamento e - successivamente - alla Corte Costituzionale di verificare se l'attività del Presidente della Repubblica sia così grave da pregiudicare financo l'esistenza stessa della Repubblica. Alla luce di quanto indicato, la decisione di Giorgia Meloni è legittima, giusta o sbagliata che sia: spetterà solo al Parlamento ed alla Corte Costituzionale la decisione finale, perché così hanno stabilito gli illustri membri dell'Assemblea Costituente, i quali hanno ritenuto opportuno non inserire alcuna fattispecie precisa nel dettato costituzionale. Né a Gioventù Nazionale, né a Forza Italia, né a nessun altro partito od organo, dunque, spetta decidere. Tuttavia, siamo sempre ben lieti di confrontarci con tutti in merito a questi argomenti - in particolare con i nostri coetanei - i quali richiedono studio intenso e una certa sensibilità. Ringrazio i miei amici, membri della dirigenza di Gioventù Nazionale, nonché colleghi di studi giuridici, Lorenzo Scartocci (Università degli Studi di Roma "La Sapienza") e Nicola Lampidecchia (Università degli Studi di Trento), per aver contribuito congiuntamente a scrivere, con tanto entusiasmo, questo articolo", conclude Francesco Tomasicchio, Dirigente Nazionale di Gioventù Nazionale.