Attualità
Nuove restrizioni, no all'attività all'aperto e agli spostamenti in case secondarie
Le misure del Ministero della Salute
Spinazzola - venerdì 20 marzo 2020
21.56
Il Ministro della Salute ha disposto nuove restrizioni, data anche la difficoltà di molti italiani ad attenersi a banali comportamenti di prudenza e tutela per evitare il contagio da coronavirus indicati dalle disposizioni precedenti.
Chiusi parchi e giardini, vietata l'attività fisica all'aperto, chiusi i bar delle stazioni di servizio e divieto di spostamento presso abitazioni secondarie.
Ecco cosa dice il testo dell'ordinanza del Ministero: «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàte, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
Chiusi parchi e giardini, vietata l'attività fisica all'aperto, chiusi i bar delle stazioni di servizio e divieto di spostamento presso abitazioni secondarie.
Ecco cosa dice il testo dell'ordinanza del Ministero: «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàte, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
- È vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza».