Speciale
Il fondo patrimoniale
Come funziona, cosa prevede e a cosa serve
Spinazzola - sabato 18 maggio 2019
0.41
Il fondo patrimoniale consiste nella destinazione di determinati beni (immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) all'esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Il vincolo di destinazione si esplica nell'obbligo imposto ai coniugi di utilizzare i beni conferiti nel fondo ed i relativi frutti a vantaggio della famiglia a norma dell'art. 167 Codice Civile. Quanto alla natura giuridica del fondo, la dottrina è unanime nel ritenere che i beni conferiti nel fondo costituiscano un'ipotesi di patrimonio di scopo, in deroga alla regola della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 Codice Civile. Quanto all'inquadramento giuridico, il fondo patrimoniale viene configurato come una convenzione matrimoniale relativa a determinati beni, che va ad innescarsi nel regime patrimoniale (comunione o separazione) scelto a suo tempo dai coniugi.
A norma dell'art. 167 Codice Civile, il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi o soggetti ad esso equiparati (unioni civili) congiuntamente o separatamente, per atto pubblico e la costituzione può avvenire in qualunque momento del matrimonio. I beni da inserire nel fondo devono essere determinati ed individuabili e secondo l'art. 168 c.c. la titolarità dei beni nel fondo spetta ad entrambe i coniugi, salvo diversa pattuizione prevista nell'atto costitutivo. Inoltre per la durata del fondo o secondo diversa previsione per alineare, ipotecare, dare in pegno i beni del fondo necessita il consenso di entrambe i coniugi e se vi sono figli minori anche l'autorizzazione giudiziale. Al fine di salvaguardare il vincolo di destinazione impresso ai beni nel fondo, il legislatore ha previsto all'art. 170 c.c. la parziale inespropriabilità dei beni e dei loro frutti da parte di eventuali creditori per i soli debiti contratti per i bisogni della famiglia che devono intendersi non solo in modo restrittivo, ma anche con riguardo alle più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia.
Altro profilo è quello contenuto nell'art. 46 della Legge Fallimentare nel quale "non sono compresi nel fallimento i beni costituiti nel fondo patrimoniale e i frutti di essi", salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c. e di conseguenza il fondo patrimoniale è escluso dal fallimento. Un ulteriore meccanismo che prevede l'eventuale pignorabilità dei beni in fondo è stato previsto dall'introduzione nel codice civile dell'art. 2929 bis che ha introdotto una forma specifica di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso, consentendo al creditore munito di titolo esecutivo di pignorare i beni ceduti al terzo dal suo debitore; qualora il creditore intenda avvalersi di tale ultimo rimedio deve trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, rientrano, quindi, in questo ambito i beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri. Indiscutibilmente questo ultimo rimedio soppianterà col tempo la classica azione revocatoria ordinaria (art. 2901 ss c.c.) o fallimentare (art. 64 e ss L.F.).
A norma dell'art. 167 Codice Civile, il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi o soggetti ad esso equiparati (unioni civili) congiuntamente o separatamente, per atto pubblico e la costituzione può avvenire in qualunque momento del matrimonio. I beni da inserire nel fondo devono essere determinati ed individuabili e secondo l'art. 168 c.c. la titolarità dei beni nel fondo spetta ad entrambe i coniugi, salvo diversa pattuizione prevista nell'atto costitutivo. Inoltre per la durata del fondo o secondo diversa previsione per alineare, ipotecare, dare in pegno i beni del fondo necessita il consenso di entrambe i coniugi e se vi sono figli minori anche l'autorizzazione giudiziale. Al fine di salvaguardare il vincolo di destinazione impresso ai beni nel fondo, il legislatore ha previsto all'art. 170 c.c. la parziale inespropriabilità dei beni e dei loro frutti da parte di eventuali creditori per i soli debiti contratti per i bisogni della famiglia che devono intendersi non solo in modo restrittivo, ma anche con riguardo alle più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia.
Altro profilo è quello contenuto nell'art. 46 della Legge Fallimentare nel quale "non sono compresi nel fallimento i beni costituiti nel fondo patrimoniale e i frutti di essi", salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c. e di conseguenza il fondo patrimoniale è escluso dal fallimento. Un ulteriore meccanismo che prevede l'eventuale pignorabilità dei beni in fondo è stato previsto dall'introduzione nel codice civile dell'art. 2929 bis che ha introdotto una forma specifica di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso, consentendo al creditore munito di titolo esecutivo di pignorare i beni ceduti al terzo dal suo debitore; qualora il creditore intenda avvalersi di tale ultimo rimedio deve trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, rientrano, quindi, in questo ambito i beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri. Indiscutibilmente questo ultimo rimedio soppianterà col tempo la classica azione revocatoria ordinaria (art. 2901 ss c.c.) o fallimentare (art. 64 e ss L.F.).
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Avv. Giuseppe Prascina
Studio professionale: Corso V. Emanuele n. 105 – Barletta
Tel/fax 0883.527748 – Cellulare: 338.4728360
Mail: avv.prascinagiuseppe@gmail.com
PEC: avv.prascinagiuseppe@pec.ordineavvocatitrani.it
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