Speciale
Fiscalità dei neo-residenti in Italia
A cura dell'avvocato Giuseppe Prascina
Spinazzola - martedì 26 maggio 2020
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Prima dell'avvento della pandemia da COVID-19, l'Italia era una delle mete preferite da parte dei milionari del mondo che trasferivano la propria residenza fiscale per beneficiare di un regime molto favorevole al verificarsi di talune condizioni.
Il sistema prevede per chi stabilisce la residenza nel nostro paese l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'Irpef sui redditi prodotti all'estero stabilita in un importo forfettario di € 100mila per ciascun periodo d'imposta di validità dell'opzione. Da più parti in dottrina, ci si chiede come questa opzione possa essere applicata anche con le restrizioni dovute alla pandemia.
Secondo le norme di legge la perdita dello status di "neoresidente" in Italia ai fini fiscali può essere causata dall'omesso o incompleto versamento dell'imposta sostitutiva alla scadenza del pagamento, oppure a causa del trasferimento della residenza fiscale all'estero (la decadenza dal regime fiscale agevolativo in questo caso ha effetto dal periodo d'imposta in cui il soggetto perde la residenza in Italia).
Diversa è la posizione di un soggetto che aveva programmato di trasferirsi in Italia e che aveva già compiuto, ante pandemia, alcuni atti preparatori e funzionali al trasferimento della residenza (acquisto immobile per viverci).
Attualmente l'Italia non ha ancora adottato specifiche misure in tema di residenza fiscale o variazione dello status di residente per effetto del momento di crisi che stiamo vivendo.
Si auspica a breve un intervento in questa materia delicata pur ritenendo che un prolungamento della durata della permanenza di un soggetto in un paese diverso da quello di residenza di fatto dovuto alla pandemia non sia suscettibile di avere effetti sui criteri rigorosi di individuazione della residenza fiscale. Il tutto vale solo se il soggetto è regolarmente iscritto presso l'Anagrafe della popolazione residente in Italia e quindi la sua posizione non rischia di essere compromessa, ove anche sia temporaneamente in un altro paese.
Il sistema prevede per chi stabilisce la residenza nel nostro paese l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'Irpef sui redditi prodotti all'estero stabilita in un importo forfettario di € 100mila per ciascun periodo d'imposta di validità dell'opzione. Da più parti in dottrina, ci si chiede come questa opzione possa essere applicata anche con le restrizioni dovute alla pandemia.
Secondo le norme di legge la perdita dello status di "neoresidente" in Italia ai fini fiscali può essere causata dall'omesso o incompleto versamento dell'imposta sostitutiva alla scadenza del pagamento, oppure a causa del trasferimento della residenza fiscale all'estero (la decadenza dal regime fiscale agevolativo in questo caso ha effetto dal periodo d'imposta in cui il soggetto perde la residenza in Italia).
Diversa è la posizione di un soggetto che aveva programmato di trasferirsi in Italia e che aveva già compiuto, ante pandemia, alcuni atti preparatori e funzionali al trasferimento della residenza (acquisto immobile per viverci).
Attualmente l'Italia non ha ancora adottato specifiche misure in tema di residenza fiscale o variazione dello status di residente per effetto del momento di crisi che stiamo vivendo.
Si auspica a breve un intervento in questa materia delicata pur ritenendo che un prolungamento della durata della permanenza di un soggetto in un paese diverso da quello di residenza di fatto dovuto alla pandemia non sia suscettibile di avere effetti sui criteri rigorosi di individuazione della residenza fiscale. Il tutto vale solo se il soggetto è regolarmente iscritto presso l'Anagrafe della popolazione residente in Italia e quindi la sua posizione non rischia di essere compromessa, ove anche sia temporaneamente in un altro paese.
Per maggiori informazioni
Avv. Giuseppe Prascina
Studio professionale: Corso V. Emanuele n. 105 – Barletta
Tel/fax 0883.527748 – Cellulare: 338.4728360
Mail: avv.prascinagiuseppe@gmail.com
PEC: avv.prascinagiuseppe@pec.ordineavvocatitrani.it
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