Vita di città
Calcolo delle imposte IMU e TASI: ecco le procedure
Il 16 giugno scade il termine per il pagamento
Spinazzola - mercoledì 1 giugno 2016
13.24
Il Comune di Spinazzola rende noto che il 16 giugno scade il termine per il pagamento dei tributi IMU e TASI. L'IMU può essere pagata in due tranches con la rata di acconto del 2016 oppure in un'unica soluzione.
Le aliquote IMU per l'anno 2016, rimaste invariate rispetto a quelle stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:
- abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze: 4 per mille – detrazione € 200,00;
- altri fabbricati (esclusi immobili categoria "D"): 10,1 per mille;
- aree fabbricabili: 10,10 per mille;
- immobili di categoria "D" limitatamente agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica: 10,6 per mille;
- immobili di categoria "D" (esclusi gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica): 9,6 per mille.
Per quanto concerne la TASI, anche questa è possibile pagarla in due tranches. Le aliquote TASI per l'anno 2016, rimaste invariate rispetto a quelle stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:
- abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9: 1,00 per mille;
- altri fabbricati (esclusi immobili di categoria "D"): 0,5 per mille;
- aree fabbricabili: 0,5 per mille;
- immobili di categoria "D": 1,00 per mille;
- immobili di categoria "D" limitatamente agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica: 0,00 per mille.
La legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) ha soppresso l'IMU sui terreni agricoli e la TASI sulle abitazioni principali. La nuova disciplina delle agevolazioni previste dalla legge stabilisce che la base imponibile dell'IMU/TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che: il contratto di comodato sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La legge di stabilità 2016 ha previsto l'esclusione dalla Tasi sia per il possessore sia per l'occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Relativamente all'obbligazione tributaria concernente il comodante, quest'ultimo, se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma di favore (già citate nelle novità l'IMU), verserà la TASI - una volta ridotta la base imponibile del 50% - nella percentuale stabilita dal comune nel citato regolamento, ossia il 90%. Si avvisa che il minimo di versamento è di € 2,00. Ulteriori informazioni sono reperibili presso l'ufficio tributi del Comune nelle ore d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e sul sito istituzionale del Comune – Sezione IUC – dove è reperibile anche il software per il calcolo IMU e TASI.
Le aliquote IMU per l'anno 2016, rimaste invariate rispetto a quelle stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:
- abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze: 4 per mille – detrazione € 200,00;
- altri fabbricati (esclusi immobili categoria "D"): 10,1 per mille;
- aree fabbricabili: 10,10 per mille;
- immobili di categoria "D" limitatamente agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica: 10,6 per mille;
- immobili di categoria "D" (esclusi gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica): 9,6 per mille.
Per quanto concerne la TASI, anche questa è possibile pagarla in due tranches. Le aliquote TASI per l'anno 2016, rimaste invariate rispetto a quelle stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:
- abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9: 1,00 per mille;
- altri fabbricati (esclusi immobili di categoria "D"): 0,5 per mille;
- aree fabbricabili: 0,5 per mille;
- immobili di categoria "D": 1,00 per mille;
- immobili di categoria "D" limitatamente agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica: 0,00 per mille.
La legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) ha soppresso l'IMU sui terreni agricoli e la TASI sulle abitazioni principali. La nuova disciplina delle agevolazioni previste dalla legge stabilisce che la base imponibile dell'IMU/TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che: il contratto di comodato sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La legge di stabilità 2016 ha previsto l'esclusione dalla Tasi sia per il possessore sia per l'occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Relativamente all'obbligazione tributaria concernente il comodante, quest'ultimo, se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma di favore (già citate nelle novità l'IMU), verserà la TASI - una volta ridotta la base imponibile del 50% - nella percentuale stabilita dal comune nel citato regolamento, ossia il 90%. Si avvisa che il minimo di versamento è di € 2,00. Ulteriori informazioni sono reperibili presso l'ufficio tributi del Comune nelle ore d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e sul sito istituzionale del Comune – Sezione IUC – dove è reperibile anche il software per il calcolo IMU e TASI.