Scuola in Puglia, il Tar ha deciso. Si continua con la DaD a richiesta
Emiliano: «Molto soddisfatto, l'ordinanza contempera il diritto allo studio con il diritto alla salute»
giovedì 19 novembre 2020
15.02
Il Tar di Bari ha deciso, la scuola in Puglia resta in presenza con la possibilità per le famiglie di optare per la Didattica a distanza.
L'ultima ordinanza della Regione Puglia, la 413, che ha sostituito la precedente, resta quindi in vigore fino al prossimo 3 dicembre, esattamente come il Dpcm. Di fatto il ricorso, presentato da alcuni genitori contro l'ordinanza della Regione, rappresentati dagli avvocati Savino Tatoli e Michele Perrone, è stato dichiarato improcedibile essendo venuti meno i motivi di interesse dello stesso ricorso.
La richiesta di Michele Emiliano di essere sentito è stata rigettata, in quanto i giudici hanno ritenuto l'ultima ordinanza emessa quella da tenere in considerazione, mentre la precedente, quella con data 27 ottobre con la quale le scuole di ogni ordine e grado in Puglia venivano chiuse, viene considerata non più valida.
«Sono molto soddisfatto dell'ordinanza cautelare del Tar di Bari che ha legittimato la didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario come disciplinata dall'ordinanza n. 413 attualmente in vigore - commenta Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Con questa ordinanza è infatti consentito, su richiesta delle famiglie, di contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli studenti e delle loro famiglie. Con l'ordinanza 413 la scuola deve mettere a disposizione di tutti gli alunni la Ddi, per rispettare il diritto di chi ne fa richiesta. Ci tengo a precisare che il Tar non ha affatto intaccato la legittimità della precedente ordinanza (la 407) avendone rilevato esclusivamente la sopravvenuta inefficacia perché emanata prima dell'ultimo Dpcm».
L'avvocatura della Regione Puglia precisa: «Il Tar ha considerato che l'ordinanza attualmente vigente n. 413/2020 è stata resa – a seguito di una nuova istruttoria- sul presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal Dpcm 3 novembre 2020 e sulla base della valutazione della situazione epidemiologica nella Regione Puglia aggiornata. Il Tar ha, infine, rilevato che le nuove prescrizioni regionali - efficaci dal 7 novembre al 3 dicembre 2020 - non sono state oggetto di contestazione a mezzo di motivi aggiunti e, pertanto, ha ravvisato i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell'odierna domanda cautelare essendo le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19 ora disciplinate dal nuovo provvedimento».
L'ultima ordinanza della Regione Puglia, la 413, che ha sostituito la precedente, resta quindi in vigore fino al prossimo 3 dicembre, esattamente come il Dpcm. Di fatto il ricorso, presentato da alcuni genitori contro l'ordinanza della Regione, rappresentati dagli avvocati Savino Tatoli e Michele Perrone, è stato dichiarato improcedibile essendo venuti meno i motivi di interesse dello stesso ricorso.
La richiesta di Michele Emiliano di essere sentito è stata rigettata, in quanto i giudici hanno ritenuto l'ultima ordinanza emessa quella da tenere in considerazione, mentre la precedente, quella con data 27 ottobre con la quale le scuole di ogni ordine e grado in Puglia venivano chiuse, viene considerata non più valida.
«Sono molto soddisfatto dell'ordinanza cautelare del Tar di Bari che ha legittimato la didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario come disciplinata dall'ordinanza n. 413 attualmente in vigore - commenta Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Con questa ordinanza è infatti consentito, su richiesta delle famiglie, di contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli studenti e delle loro famiglie. Con l'ordinanza 413 la scuola deve mettere a disposizione di tutti gli alunni la Ddi, per rispettare il diritto di chi ne fa richiesta. Ci tengo a precisare che il Tar non ha affatto intaccato la legittimità della precedente ordinanza (la 407) avendone rilevato esclusivamente la sopravvenuta inefficacia perché emanata prima dell'ultimo Dpcm».
L'avvocatura della Regione Puglia precisa: «Il Tar ha considerato che l'ordinanza attualmente vigente n. 413/2020 è stata resa – a seguito di una nuova istruttoria- sul presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal Dpcm 3 novembre 2020 e sulla base della valutazione della situazione epidemiologica nella Regione Puglia aggiornata. Il Tar ha, infine, rilevato che le nuove prescrizioni regionali - efficaci dal 7 novembre al 3 dicembre 2020 - non sono state oggetto di contestazione a mezzo di motivi aggiunti e, pertanto, ha ravvisato i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell'odierna domanda cautelare essendo le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19 ora disciplinate dal nuovo provvedimento».