Obbligo di Green Pass, indicazioni del Comune di Spinazzola

Da oggi esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di possedere e di esibire la certificazione

venerdì 15 ottobre 2021
Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

OBBLIGO ESIBIZIONE GREEN PASS LAVORATORI – A decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale dipendente e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni nei locali delle Pubbliche amministrazioni, per accedere ai luoghi di lavoro devono essere in possesso ed esibire su richiesta la Certificazione verde Covid-19.

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.

Non è consentita alcuna autocertificazione del possesso del green pass. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

OBBLIGO ESIBIZIONE GREEN PASS SOGGETTI ESTERNI – L'obbligo del green pass, è esteso anche ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione. Pertanto, qualunque altro soggetto per accedere all'amministrazione, dovrà essere munito di "green pass" – ivi inclusi i visitatori e gli Amministratori – che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.