Le Holding di famiglia
A cura dell'avvocato Giuseppe Prascina
martedì 19 maggio 2020
16.47
La costituzione di una holding di famiglia deve necessariamente passare attraverso tre passaggi fondamentali quali quello della razionalizzazione, semplificazione e flessibilità.
Con la razionalizzazione, la holding crea un gruppo stabile riferito ad una famiglia determinata con ottimizzazione dei flussi finanziari; con la semplificazione si possono avere passaggi di proprietà che riguardano le sole partecipazioni nella holding e il potenziale conflitto tra i soci viene veicolato verso l'alto; con la flessibilità, l'imprenditore può liberamente decidere, sempre nel rispetto della quota di legittima, di trasferire le partecipazioni della holding anche in maniera non proporzionale agli eredi.
Le Holding di famiglia si suddividono in PURE, in cui la stessa holding esercita l'attività di detenzione delle partecipazioni; MISTE, se alla detenzione delle partecipazioni si affianca un'attività commerciale svolta sia in forma principale che accessoria. Le holding possono essere costituite in forma di società di persone e quindi Società Semplici, Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice; oppure in forma di società di capitali come le Società per azioni, società a responsabilità limitata e Società in accomandita per azioni. All'interno della holding costituita, la successione potrà avvenire per donazione delle partecipazioni, costituzione di nuda proprietà con riserva di usufrutto, patto di famiglia e testamento.
Per quanto concerne il Passaggio generazionale, aspetto importante è quello che riguarda la successione nella governance che potrà avvenire attraverso la modifica della disciplina del diritto di voto inerente le azioni; attribuzione di particolari diritti ad uno specifico socio; quorum deliberativi rafforzati e predisposizione di patti parasociali.
Con la razionalizzazione, la holding crea un gruppo stabile riferito ad una famiglia determinata con ottimizzazione dei flussi finanziari; con la semplificazione si possono avere passaggi di proprietà che riguardano le sole partecipazioni nella holding e il potenziale conflitto tra i soci viene veicolato verso l'alto; con la flessibilità, l'imprenditore può liberamente decidere, sempre nel rispetto della quota di legittima, di trasferire le partecipazioni della holding anche in maniera non proporzionale agli eredi.
Le Holding di famiglia si suddividono in PURE, in cui la stessa holding esercita l'attività di detenzione delle partecipazioni; MISTE, se alla detenzione delle partecipazioni si affianca un'attività commerciale svolta sia in forma principale che accessoria. Le holding possono essere costituite in forma di società di persone e quindi Società Semplici, Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice; oppure in forma di società di capitali come le Società per azioni, società a responsabilità limitata e Società in accomandita per azioni. All'interno della holding costituita, la successione potrà avvenire per donazione delle partecipazioni, costituzione di nuda proprietà con riserva di usufrutto, patto di famiglia e testamento.
Per quanto concerne il Passaggio generazionale, aspetto importante è quello che riguarda la successione nella governance che potrà avvenire attraverso la modifica della disciplina del diritto di voto inerente le azioni; attribuzione di particolari diritti ad uno specifico socio; quorum deliberativi rafforzati e predisposizione di patti parasociali.
Per maggiori informazioni
Avv. Giuseppe Prascina
Studio professionale: Corso V. Emanuele n. 105 – Barletta
Tel/fax 0883.527748 – Cellulare: 338.4728360
Mail: avv.prascinagiuseppe@gmail.com
PEC: avv.prascinagiuseppe@pec.ordineavvocatitrani.it
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