Il trust

Privo di disciplina civilista, è comunque riconosciuto in Italia

mercoledì 25 settembre 2019 10.23
A cura di Avv. Giuseppe Prascina
Negli ordinamenti di Common law il Trust consiste in un rapporto fiduciario in virtù del quale un soggetto (trustee) gestisce un patrimonio per uno scopo prefissato che può essere quello di conservare per restituire ai destinatari finali, oppure per attribuire benefici a terzi; gli scopi devono essere sempre leciti e non contrario all'ordine pubblico. Il disponente trasferisce beni di sua proprietà al trust e designa trustee che li amministra e gestisce nell'interesse dei beneficiari o per uno scopo determinato.

L'istituto del trust è ancora privo di una disciplina civilistica nell'ordinamento italiano, ma è stato riconosciuto in Italia con la ratifica della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985 e resa esecutiva nel nostro paese con la legge n. 364 del 16.10.1989, in vigore dal 1° gennaio 1992; la Convenzione si pone l'obiettivo di armonizzare le regole del diritto internazionale privato in materia di trust e, di fatto, ne attua il riconoscimento negli ordinamenti di civil law privi di una disciplina interna, come quello italiano.

L'art. 2 della citata Convenzione prevede:
Tra i paesi firmatari della Convenzione vi sono:
  1. Stati in cui l'Istituto del trust è normativamente disciplinato (Regno Unito, Gibilterra, Isola di Man);
  2. Stati in cui il trust è disciplinato da legge interna non corrispondente ai dettami della Convernzione, ma comunque compatibili con essa;
  3. Stati che non prevedono, al loro interno, questo Istituto.
Uno degli effetti più interessanti della ratifica della Convenzione è relativo al fatto che il trust può essere regolato dalla legge scelta dal disponente.

Analizzando i soggetti del trust troviamo:
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