Emiliano firma l'ordinanza: «Tamponi effettuati da medici di base e pediatri»

Effettueranno test antigenici rapidi per i contatti stretti asintomatici dopo 10 giorni di quarantena

lunedì 7 dicembre 2020
«Crescente e insostenibile il carico di lavoro dei Dipartimenti di Sanità Pubblica» si legge così nell'ordinanza firmata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che avrà efficacia immediata su tutto il territorio e resterà vigore sino al 31 gennaio 2021.

Tra le criticità emerse nel contrasto alla pandemia, molte riguardano l'effettuazione dei "tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica". Per questo motivo, l'ordinanza regionale emessa con efficacia immediata e fino al 31 gennaio 2021, dispone:

1. I medici di medicina generale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale) e i Pediatri di libera scelta provvedono alle seguenti attività: 2. Le funzioni e le azioni spettanti ai Medici di medicina generale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale) ed agli specialisti pediatri di libera scelta, nell'ambito delle attività suindicate, sono dettagliatamente specificate nell'Accordo integrativo richiamato in premessa, approvato dal Comitato Permanente regionale – congiunto MMG E PLS, nella seduta del 20.11.2020, e allegato quale parte integrante alla presente Ordinanza, fatto salvo l'eventuale aggiornamento, con circolare, delle medesime procedure operative da parte del competente Dipartimento.

3. Con particolare riferimento all'ambito delle Azioni di rafforzamento a supporto delle attività di sanità pubblica, i Medici di Assistenza primaria e i Pediatri di libera scelta, oltre alle altre attività dettagliatamente indicate al punto 3 del citato Accordo integrativo, allegato quale parte integrante alla presente Ordinanza: I pazienti destinatari delle misure di isolamento e quarantena di cui al comma 3 che precede, sono obbligati ad osservare le relative prescrizioni e, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle medesime prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.